Omicidio stradale, ora è reato anche la mancata manutenzione

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La circolare inviata dal ministero dell’Interno a Prefetture, Questure,
Carabinieri, Polizia e Finanza dopo l’approvazione della nuova legge
chiarisce che “il reato ricorre anche se il responsabile non è un
conducente di veicolo” ma chi avrebbe dovuto garantire la “tutela della
sicurezza”: dai proprietari e gestori delle strade ai produttori di auto.
Il ragazzo impasticcato che alle prime luci dell’alba si mette stravolto
al volante dopo la discoteca. Il camionista cotto dal sonno che continua
imperterrito il suo viaggio e non si ferma allapiazzola per il riposo. Il
signore bevuto, ma sicuro di poter guidare benissimo anche dopo essersi
scolato un bel po’ di birre. Quell’altro che scambia la statale per la
pista di Le Mans. Non sono sempre e solo loro i responsabili dei morti e
feriti sull’asfalto. Le cause possono essere anche altre, non soggettive
ma strutturali: la strada sconnessa, le buche, il guard rail assente o
talmente vecchio da risultare inutile, il segnale sbagliato o inesistente,
le strisce pedonali sbiadite, il tracciato assassino, la curva modellata
come non si dovrebbe, la galleria buia. Oppure anche le auto costruite
male, messe in circolazione nonostante i difetti, a cominciare dai freni
non perfettamente funzionanti. E’ successo e più di una volta con case
costruttrici italiane, europee, giapponesi e americane. Con la legge che
introduce il reato di omicidio stradale e con la circolare di coordinamento
con il Codice stradale emessa di recente dal ministero dell’Interno,
queste responsabilità strutturali che però hanno padri e madri in carne e
ossa, un tempo difficili da contestare e soprattutto da sanzionare perché
non c’erano i presupposti legali per farlo, ora invece sono punibili. E
anche con severità.
Vale la pena riportare i punti salienti della circolare inviata dal
ministero dell’Interno aPrefetture, Questure,Carabinieri, Polizia
eFinanza. Questi punti riguardano proprio le responsabilità dei
gestoridelle strade e deifabbricanti di auto: “La fattispecie generica di
omicidio colposo è quella commessa con violazione delle norme sulla
circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette
anni… Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati
sulle strade… anche se il responsabile non è un conducente di veicolo.
Infatti, le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti
posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e
costruzione delle strade e dei veicoli”.
Il riferimento della circolare ministeriale è all’articolo 14 del Codice
della strada, quello che individua “poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade”. Articolo che dice: “Gli enti proprietari, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi b)
al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Gli enti proprietari delle strade sono lo Stato, le Regioni, iComuni e in
via derivata anche le società pubbliche e private che dallo Stato hanno
avuto in concessione le autostrade assumendo per contratto su di sé gli
oneri di manutenzione e l’obbligo di tenere i percorsi efficienti e
sicuri. Le novità introdotte dalla nuova legge sull’omicidio stradale
combinate con ciò che prevede il Codice della strada significano una cosa
precisa: per non incorrere in guai giudiziari molto seri che prevedono
perfino l’arresto, tutti i soggetti investiti dall’obbligo di curare al
meglio le strade (oltre che i costruttori di auto) dovranno intensificare
i loro interventi per evitare di incappare nell’accusa di omicidio colposo
in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o
resi più gravi dalle carenze delle strade stesse. Tradotto in casi
concreti questo vuol dire per esempio che soprattutto l’Anas, l’azienda
pubblica che ha in gestione 25mila chilometri di statali, sarà costretta
anche in forza di legge a voltare il più in fretta possibile pagina
rispetto alla gestione precedente. Nel decennio a guida diPietro Ciucci
terminato esattamente un anno fa, la manutenzione delle strade statali era
stata praticamente relegata agli ultimi posti e purtroppo gli effetti
negativi di questa scelta si notano da tempo con chiarezza in ogni parte
d’Italia.
Riflette Lino Setola, presidente della sicurezza stradale diFinco, la
federazione di imprese di costruzione di opere specialistiche: “Per un
decennio l’Anas ha inseguito il miraggio delle grandi opere con risultati
non solo modesti, ma negativi perché questa scelta ha di fatto comportato
non solo che le grandi opere non sono state realizzate, ma ha sottratto
risorse importanti periodicamente destinate in passato alla manutenzione
delle strade statali. E’ un bene per gli automobilisti e i cittadini e
anche per le imprese che la nuova gestione del presidente e
amministratoreGianni Armani abbia deciso di imboccare un’altra direzione
già prima che fosse introdotta la legge sull’omicidio stradale.
Apprezziamo la scelta di Armani di non concentrare tutta l’attenzione sui
general contractor e le grandi opere e di avviare un programma di
manutenzione stradale fino al 2019″.
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del
territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio
di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia
stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,
in relazione ai compiti di istituto.

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e
b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i
trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;

d) dal personale dell’ Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di
appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di
cui all’art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di
cui all’art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo
11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi
autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti
proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle
richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al
comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti
di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo,
conforme al modello stabilito nel regolamento.

Biagio Ciaramella responsabile A.I.F.V.S., sede  Aversa e dell’agro
Aversano. A.I.F.V.S. Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada – Onlus.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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