I consigli del commercialista. Sport bonus, credito d’imposta al 65% solo per le liberalità con strumenti tracciabili

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Ristrutturazione e realizzazione di nuove strutture sportive: la legge di Bilancio 2019 proroga di un altro anno lo Sport bonus e rende agevolabili le erogazioni effettuate anche da persone fisiche ed enti non commerciali.

Lo sport è da sempre un settore a cui il nostro Paese è molto affezionato e, specialmente nelle realtà di minori dimensioni, è frequente che le strutture sportive siano beneficiarie di erogazioni sia da parte di privati cittadini che di imprese. Per tale motivo, il Legislatore con la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 621 e ss., legge 145/2018) ha deciso di prorogare di un altro anno lo Sport bonus, prevedendone anche una rimodulazione a favore dei contribuenti, con l’obiettivo di incentivare le liberalità effettuate a favore degli impianti sportivi pubblici finalizzate:

  • alla manutenzione e/o ristrutturazione degli stessi impianti;
    • alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Per le erogazioni effettuate nel 2019 compete un credito d’imposta pari al 65% delle stesse liberalità in denaro effettuate, a prescindere dal soggetto erogatore. Lo Sport bonus introdotto e disciplinato dalla legge di Bilancio 2018 riservava il credito d’imposta alle sole imprese e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate. Con il nuovo anno, quindi, il beneficio fiscale è stato potenziato ed esteso a tutti i soggetti, a nulla rilevando la natura e forma giuridica; di conseguenza, sono agevolabili le erogazioni effettuate anche da persone fisiche ed enti non commerciali.

Sono previste, invece, maggiori limitazioni sui soggetti beneficiari, in quanto è necessario che i destinatari dell’erogazione siano, alternativamente:

  • Enti pubblici;
    • concessionari o affidatari delle strutture sportive pubbliche.

Come già previsto per altre erogazioni, anche per lo Sport bonus non è possibile ricorrere ai contanti, in quanto possono essere agevolate unicamente le liberalità eseguite utilizzando mezzi tracciabili, come, per esempio, bonifico bancario, postale, carte di credito, carte di debito, prepagate, assegni bancari o circolari.

Non è previsto un importo massimo delle erogazioni agevolabili, ma il credito d’imposta del 65% è concesso nel limite del 10 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d’impresa e del 20% del reddito imponibile per gli enti non commerciali e le persone fisiche, da ripartirsi in 3 quote annuali (o 3 periodi d’imposta per i soggetti con esercizi non coincidenti con l’anno solare) e utilizzabile:

  • dai titolari di reddito d’impresa in compensazione mediante modello F24 nel limite di 13,2 milioni di (ex articolo 17, Dlgs 241/1997);
    • dagli enti non commerciali e le persone fisiche nella dichiarazione dei redditi.

Si precisa che lo Sport bonus non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap e non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (euro 250.000) e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (euro 700.000).

Infine, va rilevato che per i soggetti beneficiari delle erogazioni sono previsti specifici adempimenti, poiché sono tenuti a:

  • comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici;
  • entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicare all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Michele Napolano, dottore commercialista con studio a Marano.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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