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A cura dell’Avv. Lelio Mancino
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 il decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123, contenente disposizioni integrative e correttive alla disciplina dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Il provvedimento, entrato in vigore il 24 luglio 2026, interviene sul decreto legislativo n. 20 del 2024 e rafforza soprattutto le funzioni di controllo e i poteri processuali dell’Autorità.
Una delle novità più significative riguarda il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità. Il Garante viene espressamente inserito nel sistema di vigilanza previsto dalla Convenzione ONU e potrà esercitare le proprie funzioni anche all’interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, al fine di tutelare concretamente i diritti delle persone ospitate o assistite.
Si tratta di una precisazione importante, perché consente all’Autorità di rivolgere la propria attenzione non soltanto alle norme e agli atti amministrativi, ma anche ai luoghi nei quali i servizi vengono effettivamente erogati e nei quali possono verificarsi limitazioni, discriminazioni o violazioni dei diritti.
Il decreto introduce inoltre la possibilità, per le pubbliche amministrazioni e per i concessionari di pubblici servizi, di chiedere al Garante un parere non vincolante sui regolamenti e sugli atti di carattere generale che incidano direttamente e immediatamente sui diritti delle persone con disabilità. Il parere dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Particolarmente rilevante è il rafforzamento degli strumenti contro le barriere architettoniche e sensopercettive. Quando il Garante propone a un’amministrazione un cronoprogramma per la rimozione delle barriere e l’ente non vi dà seguito, l’Autorità potrà agire davanti al giudice amministrativo e chiedere anche la nomina di un commissario ad acta, affinché gli interventi necessari siano concretamente realizzati.
Il nuovo articolo 6 amplia e precisa la legittimazione processuale del Garante. L’Autorità potrà chiedere l’annullamento degli atti che non si siano adeguati alle proprie indicazioni, agire contro l’inerzia delle amministrazioni, contestare il mancato recepimento delle misure provvisorie e impugnare regolamenti o atti generali adottati in difformità dal parere precedentemente richiesto. Potrà inoltre intervenire nei giudizi già avviati dalla persona direttamente interessata, nei casi stabiliti dalla legge.
Dal punto di vista organizzativo, il decreto modifica la composizione dell’Ufficio del Garante e aumenta da otto a quindici il numero massimo degli esperti dei quali l’Autorità può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili. Le nuove funzioni dovranno comunque essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La riforma compie dunque un passo significativo: il Garante non viene configurato soltanto come organismo di osservazione, segnalazione e moral suasion, ma come soggetto capace, in specifiche ipotesi, di portare davanti al giudice l’inerzia o gli atti illegittimi delle amministrazioni.
Resta ora da verificare come questi nuovi poteri saranno esercitati nella pratica e se le risorse umane e finanziarie già disponibili saranno sufficienti a rendere effettiva la tutela prevista dalla legge. Il riconoscimento formale di un diritto è infatti indispensabile, ma non basta: occorrono controlli, tempi certi e strumenti capaci di trasformare le disposizioni normative in risultati concreti nella vita quotidiana delle persone con disabilità.
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