I presupposti, contrariamente a quanto sostiene qualche politico o politicante, per sciogliere il Comune di Giugliano, quanto meno per l’invio di una commissione d’accesso, ci sono tutti. I politici del territorio, e non solo, questo non lo vogliono perché temono di perdere la loro influenza sui municipi e non si sottraggono a questa regola anche i parlamentari grillini, che ripetono – a mo di pappagallo – banalità su banalità non conoscendo, forse, la legge che regola l’invio delle commissioni e i successivi, eventuali scioglimenti.
E allora ricordiamo a questi signori, giuglianesi, villaricchesi, maranesi, mugnanesi e non, che la legge sullo scioglimento dei municipi è imperniata sul concetto di “potenziale condizionamento dell’attività amministrativa da parte delle cosche”. Lo scioglimento di un ente è una misura amministrativa e non penale e, pertanto, quantunque un amministratore, un sindaco, un consigliere non commettano atti illeciti e comunque riferiti alla sfera penale, si può ugualmente – in via preventiva, quindi come misura di prevenzione – inviare una commissione ed eventualmente sciogliere. Sul municipio di Giugliano pendono diverse inchieste della magistratura e persino una misura cautelare (per corruzione) è stata emessa nei confronti di un consigliere e di un dirigente. L’invio di una commissione d’accesso, pertanto, è più che supportata. Se poi si analizzano nello specifico alcune questioni e le presenze di alcuni soggetti nel civico consesso, si può tranquillamente ipotizzare che ci possono essere dei condizionamenti di determinato tipo o ambiente. Compito della commissione, il cui invio è disposto dal prefetto di Napoli, è proprio quello di stabilire se queste ipotesi sono avvalorate anche da atti e omissioni (per omissioni si intende anche il non fatto, il non visto di una giunta, di un sindaco o di un dirigente di un comparto all’interno del municipio e finanche se qualcuno, anche nella sfera degli uffici, abbia in qualche modo agevolato aziende o soggetti contigui o comunque vicini al malaffarismo e alla camorra).
Ma è una commissione che deve stabilirlo e i presupposti, ad oggi, vi sono tutti, quanto meno per verificare. Quanto meno.
La legge.
Lo scioglimento dei comuni nasce come provvedimento legislativo d’emergenza ed è una misura normativa unica nel mondo, dovuta alla particolarità (mafiosa) italiana. Fino al 1990 il nostro ordinamento non aveva previsto alcuna forma specifica di scioglimento dei comuni e delle province per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. In quegli anni lo Stato interviene a seguito di una cruenta faida tre le ‘ndrine, con epicentro Taurianova (RC), dove tra gli oltre trenta omicidi e attentati vi fu anche la decapitazione di un affiliato, la cui testa venne poi lanciata in aria e usata per il tiro al bersaglio. Il Governo dell’epoca decide quindi per un Decreto Legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, cercando di limitare la prepotenza dei clan, che comprimono significativamente la democrazia, soprattutto nei contesti più isolati.
Viene quindi adottato il decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, denominato Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, (convertito con la legge 22 Luglio 1991, n. 221), che introdusse l’art. 15-bis nella legge 19 marzo 1990, n. 55, intitolato Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. L’obiettivo principale è quello di eliminare i vantaggi che le mafie ottengono dalla loro presa sugli enti locali, controllo del territorio e consenso sociale.
L’applicazione dell’art. 39 della l. n. 142/1990, scioglimento dei consigli degli enti locali per gravi motivi d’ordine pubblico, risultava poco efficace innanzi alle infiltrazioni mafiose più radicate e diffuse. Si provvedeva quindi ad aggiungere lo scioglimento nei casi di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali (art. 15-bis, comma 1, l. n. 55/1990). In tal modo, il Legislatore introduceva una forma di controllo sugli enti locali straordinaria e atipica rispetto al quadro normativo dell’epoca, volta a salvaguardare i principi costituzionali del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la sovranità degli enti locali, pur limitando il principio democratico degli organi eletti.
La normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose non subì interventi di rilievo fino al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel). In particolare, l’art. 143 del Tuel integrò le previsioni di scioglimento ordinario previste dal precedente art.141. L’istituto però non venne riformato, né venivano identificati gli elementi necessari affinché si potesse decretare lo scioglimento dell’ente locale, lasciando ampia discrezionalità al Governo. Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, l’articolo venne modificato specificando come gli elementi di collegamento diretto o indiretto degli amministratori con la criminalità organizzata dovessero essere concreti, univoci e rilevanti, rendendo più difficoltoso l’onere della prova dell’infiltrazione in capo all’amministrazione statale che procede allo scioglimento.
L’art. 143 del Tuel in vigore prevede che il Prefetto competente per il territorio, una volta avuta notizia dalla magistratura o dalle forze dell’ordine oppure tramite altri canali di una potenziale infiltrazione nell’amministrazione comunale, nomina un’apposita Commissione d’indagine (c.d. Commissione d’accesso), composta da tre funzionari, per l’accesso agli atti. L’accertamento coinvolge l’intero ente locale, intendendosi con ciò sia i rappresentanti politici che l’apparato amministrativo locale. Entro tre mesi dalla data di accesso (periodo rinnovabile per una sola volta e per un tempo massimo di ulteriori tre mesi), la Commissione d’indagine deve terminare gli accertamenti e consegnare le proprie conclusioni al Prefetto, il quale invia al Ministro dell’Interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi. Il Consiglio dei Ministri deve deliberare sull’adozione o meno del provvedimento di scioglimento, che, viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica e trasmesso alle Camere. L’attività della Commissione straordinaria, può durare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di diciotto, prorogabili a ventiquattro mesi. Per ragioni cautelari, il Prefetto, nell’attesa del decreto di scioglimento presidenziale, per motivi di urgente necessità, può sospendere gli organi comunali da ogni attività anche collegata per un periodo non superiore a sessanta giorni, garantendo l’attività amministrativa tramite l’invio di commissari prefettizi, che, qualora venga adottato il decreto di scioglimento, potranno essere successivamente membri della Commissione straordinaria.
Dall’esame complessivo degli elementi raccolti, si può ricavare il quadro e il grado di condizionamento mafioso e la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’ente, potendo essere sufficiente un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e di controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici, che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti “controindicati” (T.A.R. Roma, sez. I, 02/03/2021, n.2537). Rilevano l’esistenza di forti collegamenti tra esponenti dell’organo politico e/o dipendenti dell’Amministrazione con i clan presenti sul territorio; la dimostrazione che gli atti di gestione sono stati adottati proprio per favorire i clan mafiosi ed i loro esponenti; l’influenza delle organizzazioni criminali che hanno concretamente condizionato l’azione dell’ente locale.
In base all’art. 146 del Tuel, la procedura di scioglimento si applica anche ad enti locali (comunità montane, unioni di comuni, circoscrizioni etc.), ai consorzi di comuni e province, nonché alle aziende sanitarie ed ospedaliere, oggetto di particolare interesse da parte delle organizzazioni mafiose.
Riepilogo.
Queste condizioni, a nostro avviso, sono presenti sia a Giugliano che a Marano, ma anche in altri comuni dell’hinterland: basta spulciare gli atti o verificare il grado di parentela tra amministratori e mafiosi del territorio.
© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
























