In vista della imminente scadenza dell’acconto IMU 2022 , diamo alcuni suggerimenti per verificare la situazione personale dei singoli contribuenti.
Quando due coniugi stabiliscono la propria residenza in due immobili differenti ricordiamo che:
l’articolo 5-decies del DL n.146/2021, modificando l’articolo 1, comma 741,lett. b), della legge di Bilancio 2022 n. 160/2019, ha previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
Cambio destinazione terreni agricoli.
Quando i terreni agricoli cambiano destinazione (es: diventano fabbricabili) si deve presentare la dichiarazione IMU. L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione IMU non va presentata ogni anno, ma solo in determinati casi, tra cui:
- Terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Infatti, tali soggetti sono esentati dal
pagamento dell’imposta. Una volta acquisita o persa la qualifica occorre inviare la dichiarazione.
- Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’immobile ha perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione sarà comminata una sanzione dal 100 % al 200% del
tributo non versato, con un minimo di 50€, mentre in caso di infedele dichiarazione la sanzione sarà dal 50
% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50€.
Infine si ricorda che l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile. La deduzione si applicava nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre a partire dal 1° gennaio 2022 è prevista l’intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS.
Dott. Michele Napolano.
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