Ricorso del Comune di Marano bocciato, ecco l’ordinanza del Tar del Lazio

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 8178 del 2021, proposto da Rodolfo Visconti, Paolo Castrese D’Alterio, Francesco Rea, Bianca Gertrude Perna, Francesca Sabia, Marinella De Nigris, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanbattista Iazeolla e Francesco De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Comune di Marano, non costituito in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 17 luglio 2021, con cui è stato disposto lo scioglimento del Comune di Marano di Napoli; della relazione del Ministro dell’Interno allegata al predetto decreto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, ad oggi non conosciuta dalla ricorrente; della relazione della Prefettura di Napoli prot. 30/21 n.c. del 10 maggio 2021; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Repubblica; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani; Considerato che, al sommario esame di cui alla presente fase, non sussistono i presupposti di cui all’art. 119, comma 4, c.p.a. per disporre la sospensione del provvedimento di scioglimento impugnato, non ravvisandosi allo stato elementi di presumibile fondatezza delle censure dedotte; Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Petrucciani Francesco Arzillo IL SEGRETARIO.

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