Da un po’ di tempo a questa parte gli uffici preposti del Comune di Marano rilasciano i permessi a costruire senza pubblicare il nome e cognome dei richiedenti, oscurando tali dati all’albo pretorio on-line. A nostro avviso – e lo abbiamo scritto anche in passato – si tratta dell’ennesima anomalia che non garantisce trasparenza sull’attività amministrativa. Consultando numerosi siti web e forum gestiti da segretari comunali esperti del settore sembrerebbe che sia possibile, per i permessi a costruire, anzi si debba pubblicare:
- la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi dell’atto;
- nome e cognome del richiedente, senza ulteriori dati personali.
- gli estremi identificativi dell’immobile;
- la tipologia di lavori.
Tuttavia sul tema è intervenuto anche il Tar Campania che con sentenza 28 giugno 2023, n. 3897, la sez. VIII, ha ribadito che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione. Infatti, i titoli edilizi e i relativi atti erano già oggetto di pubblicazione nella vigenza della L. 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica). In particolare, l’art. 31, L. 1150/1942 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata poi confermata dall’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001, che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del permesso di costruire. Inoltre, ha sancito che in tema di accesso civico, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento dei titoli edilizi, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d’autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l’oggetto, la localizzazione e gli sviluppo planimetrici dell’attività edilizia realizzata.
Infatti secondo i giudici amministrativi pubblicare i dati relativi al permesso a costruire, ivi compreso nome e cognome del destinatario, non si ritiene che possa recare un pregiudizio concreto a “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale” (cfr. lettera c) del comma 2, dell’art. 5 bis del d.lg. n. 33/2013).
A questo punto, stante anche le pronunce del Tar competente per il territorio di Marano e gli orientamenti amministrativi in materia, siamo curiosi di sapere il Comune di Marano in base a quale disposizione normativa o direttiva di eventuali organismi decide arbitrariamente di oscurare il nome e cognome di coloro che risultano destinatari di qualsivoglia titolo edilizio? Il segretario generale approva? E’ lei che avalla? Anche questo è materiale buono per la commissione d’accesso agli atti.
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