Assegno di inclusione, al via dal 2024 al posto del reddito di cittadinanza: cosa sapere

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Dal 2024 il Reddito di cittadinanza sparirà e al suo posto entreranno in vigore altre due misure previste dal governo Meloni per sostenere le fasce più povere o fragili della popolazione italiana. I due nuovi strumenti di sostegno sono il Supporto per la formazione e il lavoro e il nuovo Assegno di inclusione. Vediamo in cosa consiste quest’ultimo.

  • Come spiega il sito del ministero del Lavoro, l’Assegno di inclusione “sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
  • Il nome ufficiale dell’Assegno di inclusione è Reddito di inclusione (Rei). La misura è destinata ai nuclei con componenti “fragili” e presenta un’impostazione molto simile a quella del vecchio Reddito di cittadinanza. I soldi saranno erogati dall’Inps dopo una richiesta che dovrà essere presentata attraverso una piattaforma telematica che nelle prossime settimane sarà aggiornata.
  • L’Assegno di inclusione verrà riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
  • Lo scorso 25 novembre, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha annunciato che l’Assegno di inclusione andrà anche a tutti i soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. “Sarà un’arma in più, la libertà economica di denunciare per difendervi e tornare a vivere”, ha detto la ministra rivolgendosi alle donne vittime di violenza.
  • Il richiedente la misura deve essere: cittadino europeo o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale; residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta.
  • Il nucleo familiare deve essere in possesso di: Isee non superiore a 9.360 euro; reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è di 7.560 euro annui, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
  • Il nucleo familiare deve avere un valore ai fini Imu del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare 150mila euro), non superiore a 30mila euro e un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila per la coppia e 6mila per la persona sola). Nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di veicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., né di navi, imbarcazioni da diporto, aeromobili.
  • L’importo è composto da una integrazione del reddito familiare fino a 6mila euro annui, o 7.560 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Può essere aggiunto un contributo per l’affitto della casa.
  • Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui. È erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, dopo la sospensione di un mese, per altri 12 mesi. È erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, chiamato “Carta di inclusione“.
  • Per ricevere il beneficio, il richiedente deve iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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