Calvizzano, i chiarimenti di Pisani sulla notifica degli avvisi di accertamento IMU per l’anno di imposta 2015

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Mi sono giunte numerose richieste di chiarimenti da parte dei cittadini di Calvizzano circa la notifica degli avvisi di accertamento Imu per l’anno di imposta 2015 . Sovente accade che, i Comuni ,provvedano alla notifica massiva di atti impositivi nell’imminente scadenza del termine di decadenza. Nel ribadire con fermezza che tutti i cittadini hanno il dovere morale e l’obbligo giuridico di versare le imposte necessarie al finanziamento della spesa pubblica , da avvocato mi viene chiesto di fornire delucidazioni sulla notifica degli avvisi che in questi giorni “giungono” nella case dei contribuenti e sui relativi termini entro i quali il Comune può esercitare il potere di accertamento. Sul punto occorre precisare che: 1) per i tributi locali : “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Dunque, la notifica, a pena di decadenza, deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato. Per l’anno di imposta 2015 dunque gli avvisi di accertamento vanno notificati entro e non oltre il giorno 31/12/2020. 2) Tale spunto impone un ulteriore riflessione; cosa accade per gli atti che sono notificati oltre detto termine ma che il Comune ha consegnato all’ ufficio postale nei termini di legge? La giurisprudenza di merito, ha statuito, che per gli avvisi di accertamento,notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica. Per chi e’ meno avvezzo a termini giuridici la scissione della notifica rappresenta quel fenomeno in base al quale la notifica si perfeziona, per il mittente, nel momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, poiché è in quel momento che egli assolve il proprio dovere di comunicazione. Per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona quando riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica) perché è in quel momento che egli ne viene a conoscenza o ne potrebbe venire a conoscenza. Sul punto la giurisprudenza ha espresso il concetto in base al quale :” la notifica .. dell’atto amministrativo produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui e’ consegnato all’Ufficio postale o all’ufficiale giudiziario Numero se le sentenze in tal senso( CTP Taranto 2005\04\2018; CTP Taranto 648 O.J\2017; Cfr. Cass 9841\10;Corte Costituzionale 477\10; Cass. 9303\12· Cass. 15671 \11, Cass. 17644\08 e conf). Ancor piu’ di recente il principio e’. stato esaurientemente confermato da C.T.P.Campobasso 310\14 , secondo cui :” per interrompere il periodo prescrizionale e’ essenziale che il provvedimento amministrativo ( ergo avviso di accertamento) venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell’invio ” Tengo a precisare , tuttavia, che tali linee interpretative non sono univoche e che queste precisazioni non voglio essere causa di contenzioso indiscriminato. Consiglio dunque a tutti i destinatari degli avvisi di accertamento Imu, di verificare caso per caso la propria situazione sulla base delle summenzionate considerazioni.

Nota stampa di Oscar Pisani, consigliere di Calvizzano.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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