COVID-19, ORDINANZA E PROTOCOLLO WEDDING

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Di seguito, l’ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, avente ad oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. -Adeguamento protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo svolgimento di ricevimenti- Parziale modifica Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. Proroga ulteriori Ordinanze regionali vigenti.

1. Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore
determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della
situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto
previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno
essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del
29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato
Protocollo;
1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai
gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di
comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail:ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.
1.3. È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.
1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vs Bologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate le
disposizioni di cui all’ Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari
data.
1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività
economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio
di contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la
mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere
dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore
vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese, altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all’ANCI Campania, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania,nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Di seguito, il PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 WEDDING E CERIMONIE

MISURE GENERALI

Ferme restando le procedure già descritte nei protocolli per i servizi per la ristorazione, bar,
alberghi, con particolare riferimento al layout del locale e al rispetto delle distanze minime
tra gli utenti e tra i tavoli in essi riportati, trattandosi in ogni caso di particolari eventi che
prevedono la partecipazione di gruppi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare,
si riportano le seguenti ulteriori indicazioni minime. In particolare è necessario adottare
adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all’ingresso
dell’esercizio e all’interno della sala ristorante e gli ingressi dovranno essere contingentati in base alle dimensioni dei locali;
Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono:
– 1 Mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena);
– 1 Mt – tra i tavoli;
– Ai Tavoli non potranno essere sedute più di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi;
Le distanze dovranno essere indicate a terra con apposita segnaletica orizzontale. Qualora
il rispetto di tali distanze non sia possibile, sarà necessario utilizzare idonee barriere di
protezione come pannelli di dimensione minima in altezza di m. 1.60, realizzati in sicurezza
con materiali sanificabili, iginizzabili e non porosi.
Si dovra’ prevedere, nel planning strutturale della gestione dei tavoli e dei relativi
commensali, l’utilizzo di una unica procedura che identifichi la disposizione dei tavoli
secondo il criterio piu’ consono all’organizzazione dei partecipanti, e nello specifico,
attraverso la creazione di tavoli privilegiando che i partecipanti siano suddivisi per nucleo
familiare stretto e comunque con un numero non superiore a 6 persone.
– Qualora possibile, si dovrà prediligere l’utilizzo di luoghi all’aperto per lo svolgimento
del ricevimento.
– Ad ogni utilizzo, i luoghi dovranno essere preventivamente sanificati secondo le
procedure riportate nel paragrafo specifico.
-Le aree all’aperto dovranno essere strutturate e suddivise per le diverse fasi dello
svolgimento del ricevimento, dotate di idonei percorsi atti alla eliminazione delle
contaminazioni crociate, servizio e per la somministrazione degli alimenti.
– E’ fatto divieto di ricevimenti a buffet e di cd “mezzo buffet”;
– E’ fatto obbligo di indossare la mascherina sempre, eccetto quando ci si trovi seduti al
proprio tavolo;
– E’ vietata l’attività del ballo e ogni forma di festeggiamento che determini assembramento;
– E’ fatto obbligo di preassegnare i posti a sedere;
E’ consentito:
-modalità di servizio al tavolo da parte del personale di sala, ove possibile in luogo
all’aperto; – le bevande verranno servite direttamente al tavolo dal personale addetto;
– non sono consentite le consumazioni al banco.
All’ingresso all’ospite sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.
Al di fuori dei locali igienici dovranno essere previsti gel sanificanti. I locali igienici
dovranno essere sanificati all’inizio di ogni turno di apertura al pubblico e almeno due volte
durante l’orario di apertura.
L’ingresso ai locali sarà regolamentato da personale addetto che contingenterà l’accesso
evitando assembramenti interni e in corrispondenza dell’ingresso verificando che i clienti
indossino le mascherine.
E’ fatto obbigo della nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento
ovvero della società di catering:
a) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione
di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle
cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché
nelle attività dei camerieri e del personale di sala;
b) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza
delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza
da parte dei partecipanti al ricevimento.
3 DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
3.1 INFORMAZIONE / FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il gestore è responsabile dell’applicazione dei contenuti del protocollo. , attraverso idonei
mezzi di comunicazione, opuscoli informativi, affissione di informative riguardo il corretto
comportamento del personale, formazione/informazione a distanza e quanto altro sia
ritenuto opportuno e necessario, informa tutti i lavoratori e gli avventori, circa le
disposizioni Nazionali e Regionali.
In particolare, le informazioni dovranno riguardare:
a. la consapevolezza di non doversi recare sul posto di lavoro, ma restare nel proprio
domicilio laddove sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura corporea e in
generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di trattenersi presso il proprio domicilio;
b. la consapevolezza di doversi sottoporre al controllo della temperatura corporea tutti i
giorni presso la sede lavorativa e che il dato non sarà registrato, ma solo utilizzato in caso di positività per poter dare indicazioni precise al medico di famiglia e all’Autorità sanitaria;
c. la preclusione dell’accesso al posto di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da altri Stati a rischio
secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
d. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro circa l’ingresso in
azienda e la ripresa della propria attività lavorativa, in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, osservare le regole di igiene respiratoria,
usare i DPI e tenere comportamenti igienicamente corretti.
Prevedere una adeguata formazione e informazione al personale in riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare.
4 MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI PER L’OPERATORE DEL
SERVIZIO E I DIPENDENTI
All’ingresso sia l’operatore del servizio sia il personale, prima dell’accesso, dovranno
sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante l’ausilio di termometro a
infrarossi.
Se la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 °C non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno trattate secondo quanto
riportato nel paragrafo 14.
Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale dovrà
procedere alla disinfezione delle mani indossare i DPI necessari in relazione alla specifica
mansione o qualora previsti abiti di lavoro. L’uso degli spogliatoi sarà contingentato ad un
dipendente per volta allo scopo di garantirne l’impiego in sicurezza.
5 PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E MISURE DI
PREVENZIONE DEL CONTAGIO
Al fine di ridurre la possibilità di contagio, anche da parte di soggetti asintomatici, occorre
rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle
mani e igiene respiratoria . L’OMS ritiene infatti che il distanziamento tra persone, la
frequente igiene delle mani e i corretti atteggiamenti in caso di tosse e starnuti, siano le più
efficaci misure per limitare la diffusione del SARS-CoV-2.
5.1 Aspetti organizzativi e gestionali
L’ operatore del servizio prima di riprendere le attività di preparazione e somministrazione
di alimenti, deve eseguire l’analisi del rischio della propria attività e adottare le seguenti
misure in base alle caratteristiche della propria struttura:
a. identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento in merito alle
disposizioni aziendali;
b. dotare il personale di idonei DPI opportunamente identificati nel paragrafo
dedicato del presente protocollo;
c. ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti.
d. mettere a disposizione dispenser di soluzioni igienizzanti per la disinfezione delle
mani;
e. redigere un piano di intervento relativo alla sanificazione di tutti gli ambienti. È
consigliabile prevedere almeno una sanificazione straordinaria prima dell’apertura.
5.2 Informazioni obbligatorie
l’Operatore del servizio ha l’obbligo di informare personale e avventori delle misure di
sicurezza obbligatorie. Le informazioni devono essere comunicate preventivamente con
l’ausilio di opportuna segnaletica, layout, brochure e mantenute aggiornate. Le informazioni
obbligatorie devono comprendere almeno le seguenti informazioni:
a. divieto di accesso a soggetti che abbiano avuto contatti con persone risultate
positive COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
b. mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
c. contingentamento dell’uso dello spogliatoio ad un dipendente per volta;
evitare situazioni di affollamento di ogni genere anche durante le pause.
6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MODALITA’ DI
UTILIZZO
È raccomandata l’adozione delle misure relative alla fornitura ai dipendenti e all’uso
corretto dei DPI secondo le seguenti modalità:
a. è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di
mascherina;
b. le mascherine, fornite dall’azienda, andranno indossate secondo modalità che
impediscano l’involontaria contaminazione, compromettendone l’efficacia;
c. per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire
gli altri DPI ovvero: guanti in lattice, occhiali/visiere;
d. è consigliabile fornire guanti in lattice ai lavoratori impiegati in mansioni che lo
richiedono (camerieri, cassieri, receptionist);
e. per i lavoratori impiegati in attività che prevedano l’utilizzo di alte temperature
(cuochi. aiuto cuochi, pizzaioli) è da preferire il lavoro a mano nuda sollecitando una
maggiore frequenza di lavaggio delle mani-.
6.1 Smaltimento dei DPI
Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie,
dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli
regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
-chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
-non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
-evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di
rifiuti;
smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore
sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti
rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza
della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o
nastro adesivo.
7 IGIENE DEL PERSONALE
Il lavoratore dovrà rispettare tutte le norme di corretta prassi igienica previste nel Manuale
di Autocontrollo e in aggiunta le seguenti disposizioni atte a garantire elevati livelli di
sicurezza:
a. garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua
corrente calda e detergenti disinfettante per almeno un minuto;
b. indossare tutti i DPI forniti dall’operatore del servizio in base alla propria
mansione;
c. coprire bocca e naso quando tossisce o starnutisce provvedendo a sostituire la
mascherina lontano dalle zone di produzione e/o confezionamento provvedendo
successivamente al lavaggio delle mani e al corretto smaltimento della mascherina dismessa;
d. non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi
dagli alimenti, sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le
mani e riprendere l’attività lavorativa;
e. non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;
f. nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni;
g. ove possibile arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio d’aria.
h. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 60
secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il
60% di alcool per 30 secondi), secondo quanto previsto da “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” del Ministero della Salute.
8 GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
Ospite
Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o
servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione
dell’ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o
difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario:
 raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
 ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la
porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale;
 escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;
 l’eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto
necessario fuori dalla porta;
 eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo
ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni
dispositivi di protezione individuale;
 far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta
utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà
essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante
l’intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in
servizio, dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al datore
di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie
precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato
presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo
dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È
consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere
singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella
stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico,
incluso l’isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che
presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta.
Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2
per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all’identificazione di
tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria
nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la
massima collaborazione in questa fase, e valuterà d’intesa con l’autorità sanitaria,
l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente
coinvolte.
9 PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e
inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene
eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti
enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali
inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l’efficacia di questi
processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi
patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di
specifici prodotti ad azione germicida. L’efficacia della disinfezione è influenzata dalla
quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica
dell’oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre,giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di
contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la
sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti
igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il
miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti
all’abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha
l’obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa
principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi
come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell’aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono
presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle
superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione
occasionale o periodica saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei
fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi,
mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono
presenti superfici a contatto continuativo con l’aerosol generato dalla respirazione umana.
Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a
quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le
superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come
maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc.,
poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate
procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno
dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che
includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio
(0.1% per superfici – 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno
(0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall,
magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con
un’ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura
superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici
inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla
precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano
maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si
trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da
risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio
con i prodotti indicati sopra
10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE
Fino all’individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario
prestare molta attenzione alla qualità dell’aria, in particolare, con frequenze maggiori
procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La
polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.
L’OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
 areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
 pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in
cui lo stato di usura fosse avanzata;
 applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in
sicurezza;
 escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo
dell’aria.
11 RICEVIMENTO MATERIE PRIME E ALLESTIMENTI.
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale interno.
a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero,
settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi
avvengano contemporaneamente. L’orario dello scarico deve essere obbligatoriamente
previsto al di fuori dell’orario di svolgimento della cerimonia;
b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi
alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di
protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in
caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell’area dedicata senza fare ingresso all’interno dell’attività;
c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto
per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla
preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al
metro rispetto agli altri operatori.
Per le Attivita’ correlate allo svolgimento della Cerimonia si rimanda ai Protocolli dedicati.

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