Separazione e divorzio: quando il sesso finisce in tribunale

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Dalla promessa alle corna, dall’addebito di separazione all’assegno divorzile. In un’Italia che ha accolto il divorzio rapido, rifiuta i patti prematrimoniali (anche se i contratti di convivenza introdotti dalla legge Cirinnà potrebbero aprire la strada) e ambisce al bonus nozze, sembra esserci una dilagante impreparazione in tema di ‘educazione coniugale’. Forse bisognerebbe farne materia di studio, come l’educazione civica o, in passato, domestica. Ma nell’attesa, quando il buon senso non basta, i panni sporchi si lavano in pubblico (spesso in Cassazione).

L’ERA DELL’ANALBETISMO CONIUGALE

Le questioni sottoposte agli ‘ermellini’ nei casi di separazione/divorzio, riguardano gli aspetti più diversi della vita intima della coppia: dalla sottrazione ai rapporti sessuali al risarcimento danni, dalle deroghe al dovere di fedeltà alla ‘calendarizzazione’ delle fughe con l’amante. In molti casi ciò che emerge dai ricorsi è una percezione distorta non solo di ciò che è legittimo ottenere quando l’unione tra partner finisce, ma anche di quanto sia ragionevole pretendere sotto il tetto e le lenzuola coniugali.

OGNI PROMESSA È DEBITO

Per quanto possa sembrare anacronistica, l’usanza della promessa di matrimonio (fidanzamento ufficiale o promessa solenne) esiste ancora ed è disciplinata dal Codice civile (articoli 79 e seguenti). L’avvocata Mirella Viale, che si occupa di tematiche legate al diritto di famiglia a Genova, spiega che «pur non essendo vincolante come un contratto, il recesso ingiustificato ha delle conseguenze giuridiche» che vanno dalla restituzione dei doni prenuziali al risarcimento dei danni per le obbligazioni morali e materiali (nonché sessuali) contratte in vista del matrimonio: «lo scopo dichiarato del legislatore è quello di voler rimuovere tra i mancati nubendi ogni vincolo che potrebbe ostacolare la creazione di un nuovo rapporto». Dunque nessun bilancio sentimentale o rivalsa economica per gli aspetti non monetizzabili del tradimento subito, ma con una pesante contraddizione: ha diritto a un rimborso chi, con la prospettiva purificatrice del matrimonio, si vede ‘estorcere favori sessuali’ dal partner, ma non chi rifiuta un impiego per assecondare le dinamiche della famiglia in fieri.

DO UT DES: MA QUAL È IL LIMITE?

Di recente la Cassazione ha stabilito che «fingere di amare qualcuno per ottenere un vantaggio economico configura il reato di truffa», riferendosi nello specifico al caso in cui uno dei due partner ottiene denaro dall’altro dopo averlo illuso con false manifestazioni d’affetto e con la prospettiva di una vita in comune. Più che nobile in linea teorica, l’esperta spiega come «questa presa di posizione debba però fare i conti col fatto che quando una relazione finisce diventa difficile tracciare confini certi tra sentimenti, interessi, speranze e autoillusioni che le hanno fatto da fondamenta, senza scadere nello stereotipo ‘lei giovane, lui anziano’, ‘lei ricca, lui ambizioso’, o simili». Anche perché, a voler ben guardare, qualsiasi unione dal corteggiamento in poi presuppone una certa dose di reciproco inganno: «Un risvolto economico è sempre presente (quantomeno in termini di investimento di tempo ed energie), ma nella maggior parte dei casi si disperde nella normalità delle piccole finzioni quotidiane, difficili da impugnare e impossibili da rimborsare».

SESSO E/O DENARO

«Niente addebito di separazione alla moglie che rifiuta di avere rapporti intimi durante una malattiaalla vescica o se il marito crea tensione in casa, né al marito che tradisce se la coppia è già in crisi o al coniuge che fugge con l’amante se questo non è la causa primaria della fine del matrimonio»: come spiega la dottoressa Viale, «nelle questioni sottoposte ai giudici la sessualità è spesso un elemento centrale: a scapito di qualsiasi pretesa di privacy, gli ex partner non esitano a farne oggetto di pubblica discussione e la utilizzano come termometro dello stato di salute della coppia come strumento per attribuirsi reciprocamente le responsabilità della crisi e come condizione a partire dalla quale contrattare responsabilità e oneri della separazione».

UOMINI E DONNE

Proprio nel riferimento alla sessualità si rilevano differenze di atteggiamento che suggeriscono anche la diversa concezione che uomini e donne hanno di questo aspetto della vita coniugale. Racconta l’avvocata che «spesso i mariti ritengono legittimo pretendere un’intimità anche laddove nella coppia c’è tensione, come se quello che accade in camera da letto fosse ‘altro’ rispetto al resto delle dinamiche famigliari. Per questo in sede di separazione recriminano il diritto alla sessualità negata e ritengono che tale ‘colpa’ sia sufficiente per imputare alla moglie la responsabilità della separazione. Rari i casi in cui succede il contrario». Per pudore o per una diversa percezione dell’intimità, le donne non tendono a rinfacciare al marito di non averle soddisfatte. E neppure accade che ex mariti si lamentino per le pretese sessuali delle compagne nonostante la crisi di coppia.

LA FEDELTÀ È UN’OPINIONE

La fedeltà reciproca tra sposi non è solo una questione di etica, bensì uno dei doveri previsti dal vincolo coniugale. Viale precisa che «tale obbligo non significa solo astensione da relazioni extraconiugali, ma più in generale un impegno di ognuno dei coniugi di non tradire la reciproca fiducia, perciò anche un’infedeltà di carattere platonico, una relazione non consumata o addirittura una relazione virtuale limitata alle chat e ai social possono giustificare la richiesta di separazione con addebito». Alcune pronunce dei giudici sembrerebbero però suggerire che il dovere di fedeltà decada nel momento in cui la coppia entra in crisi, cioè in quella situazione che legalmente sembra sempre più rappresentare un limbo in cui tutto è concesso: tradimenti, fughe con l’amante, abbandono della casa coniugale.

CONIUGI CORNUTI E DENUNCIATI

In alcune sentenze il relativismo di questa legittimità al tradimento è vincolata alla condizione che il comportamento del coniuge infedele non abbia rappresentato la causa definitiva della separazione o non abbia arrecato pregiudizio alla dignità ed alla reputazione del consorte tradito. In caso contrario dà luogo a un danno risarcibile. Viceversa «il marito che scopre o nutre il sospetto del tradimento della moglie deve stare molto attento alle parole che usa per rendere pubblica la notizia, perché usare epiteti offensivi e screditanti in pubblico o anche solo in un gruppo WhatsApp può portare condanna penale per diffamazione, oltre che, in via civile, ad un risarcimento danni». Ovviamente il discorso vale anche se i ruoli sono invertiti.

MENO RICORSI, PIÙ RESPONSABILITÀ

Concludendo: se un marito fugge con l’insegnante di squash, ma riesce a dimostrare di essere stato mollato dalla moglie a causa del suo vizio a lasciare in giro i calzini sporchi, può sperare di non essere considerato colpevole di aver causato la separazione? Se la Suprema Corte fosse un teatro e il matrimonio una commedia dell’assurdo, ci sarebbe da farsi delle sane risate. Purtroppo però, spiega l’avvocata, «ciò a cui spesso si assiste nella vita reale, è quello una mortificazione non solo e non tanto del vincolo coniugale, ma del significato stesso del concetto di condivisione di una vita tra adulti consenzienti e presumibilmente consapevoli dei rispettivi diritti-doveri, se non affettivi, quantomeno di rispetto e reciproca assunzione di responsabilità». Resta quindi la domanda: oggi chi arriva al ‘grande passo’ è davvero preparato e consapevole?

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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