I consigli del commercialista. Restano le detrazioni Irpef per efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie.

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I comma 67 e 68 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, con la modifica degli articoli 14 e 16 del Dl n. 63 del 2013, dispongono una proroga generalizzata a tutto il 2019 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto “bonus mobili” e del “Bonus verde”. Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sugli immobili sono state introdotte dalla Legge finanziaria per il 2007, inizialmente con validità fino al 31 dicembre 2007 e comprendevano, in sintesi, gli interventi per la riqualificazione degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter. Com’è noto, l’agevolazione in questione è stata, via via prorogata di anno in anno, con un’importante modifica nel 2013 dove con il Dl 63/2013 (articoli 14 e 15) è stata riscritta l’intera disciplina, fino alla legge di bilancio 2017 (232/2016) che aveva prolungato al 31 dicembre 2017 le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Lo scorso anno con la legge di Stabilità 2018 era stata prevista una differenziazione delle aliquote di detrazione in funzione della tipologia di intervento, graduando così il beneficio a seconda del miglioramento in termini di efficienza generato. La legge di bilancio 2019 dispone una generale proroga delle agevolazioni e relative percentuali di bonus dello scorso anno. Per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione dallo scorso anno è prevista la detrazione nella misura ridotta del 50%. Tale minore detrazione si applica nel solo caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, più alcuna detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A. Il bonus compete, invece, ancora nella misura maggiore del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

generatori d’aria calda a condensazione. Modificando la lettera b bis) dell’articolo 14 del Dl 63/2013 la legge di bilancio 2019 prevede la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese per l’acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. La norma prevede al riguardo che per beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del Dm Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20 per cento. Infine con la una modifica al comma 2-bis dell’articolo 14 del Dl 63/2013 si prevede che la detrazione riferita alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, resti fissata, anche per le spese sostenute nel 2019, al 50% ferma restando (fino a un valore massimo di 30.000 euro) la misura della detrazione fruibile.

Gli interventi sulle parti comuni nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica previsti sulle parti comuni degli edifici condominiali non si registrano novità. Già dallo scorso anno, era infatti in vigore la norma che prevedeva (per gli interventi dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) una detrazione del 70% (anziché del 65%), per le spese aventi ad oggetto l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. La detrazione sale al 75% se tali interventi conseguono almeno la qualità media prevista per la prestazione energetica invernale ed estiva di cui al Dm 26 giugno 2015. Tale disposizione è stata confermata dalla legge di bilancio dello scorso anno puntualizzando che solo le detrazioni in commento vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Dal 1 gennaio 2018, inoltre, è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, non solo per le spese sulle parti comuni dei condomini, ma anche sulle singole unità immobiliari.

Tale cessione rimane vincolata ai soli contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: › soggetti “no tax area”, il bonus può essere trasferito nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati, così come pure verso gli istituti di credito e intermediari finanziari. Più esattamente tale possibilità è riservata ai titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale, reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, specifiche tipologie di reddito assimilato a lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro. › per tutti gli altri soggetti, la cessione del credito è consentita solo nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati, con la facoltà per quest’ultimi di successiva cessione del credito, rimanendo in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Ad ogni buon conto in nessuna delle due ipotesi sopra citate è prevista la cessione alle pubbliche amministrazioni.

Restano invariate anche le ipotesi di detrazione maggiorata introdotte con la legge di bilancio dello scorso anno per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio. In merito alle detrazioni che danno origine ad un risparmio eneregtico va ricordato che l’articolo 14 comma 2-quinquies del Dl 62/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha previsto che l’Enea effettui controlli, anche a campione, sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici asseverata da professionisti abilitati. In attuazione di tale disciplina, con il Dm 11 maggio 2018 sono state regolamentate: › le procedure e le modalità con le quali l’Enea effettua i controlli, sia documentali che in sito, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013; › le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi da parte del ministero dello Sviluppo economico.La legge di di bilancio 2019 interviene anche sulla disciplina della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16 del Dl n. 63 del 2013. Tale disposizione prevede, in via temporanea, una maggiorazione dell’aliquota di detrazione fissata al 36% dall’articolo 16-bis del Tuir al 50% a tutto il 31 dicembre 2019.

In particolare, con riferimento alle singole tipologie di benefici, la legge di Bilancio 2019 prevede i seguenti interventi. Per le spese di ristrutturazione edilizia e per tutti gli altri interventi disciplinati dal comma 1 dell’articolo 16 bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via) la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale i contribuenti possono beneficiare della detrazione Irpeg 50% (punto n.1) da calcolarsi sull’importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. È stata istituita la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 anche del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione. La detrazione in questione spetta però ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1 gennaio 2018. Confermate le altre regole che disciplinano l’agevolazione ovvero: › la detrazione è riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; › la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Una fattispecie particolare di applicazione della detrazione Irpef delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale è quella riguardante l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati. Si tratta di una detrazione spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione, originariamente prevista dall’articolo 9 comma 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) è passata “a regime” per effetto dell’articolo 16- bis, comma 3, del Tuir. Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato articolo 16 del Dl 63/2013 potrebbe sorgere il dubbio se la proroga al 31 dicembre 2019 dell’aliquota potenziata al 50% si possa estendere anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati.Va tuttavia evidenziato che alla luce delle intepretazioni che sono state date in passato dall’Agenzia delle entrate in applicazione di analoghe proroghe, non da ultima quella dello scorso anno, è da ritenere che anche per le spese di acquisto sostenute fino al 31 dicembre 2019, la detrazione sarà pari al 50% e spetterà su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Rimangono invariate le detrazioni previste in relazione alle spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir nel caso riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Va anche ricordato che la comunicazione all’Enea deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’articolo 16 del Dl 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico. Si veda al riguardo la tabella di pagina precedente nella quale sono riepilogati pricipali interventi per i quali è prevista la comunicazione. La trasmissione dei dati all’Enea deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori e di regola, in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it, ai sensi dell’articoo 4 del Dm 19 febbraio 2007. Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2018.enea.it /index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password. Per gli interventi che si sono conclusi dall’1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso), la comunicazione all’Enea deve essere effettuata entro il prossimo 19 febbraio 2019. Per gli interventi conclusi dal 22 novembre 2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

 

Detrazioni fiscali 36% per gli interventi “per il verde”

La legge di bilancio 2019 proroga di un altro anno la detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: › “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; › realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis Cc, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti dei 5.000 euro devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione. In pratica dunque l’agevolazione massima fruibile spalmata in 10 anni è di euro 1.800. L’agenzia delle entrate nel corso dei Videoforum che si sono tenuti il 24 gennaio 2018, l’1 febbraio 2018 ed il 24 maggio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al bonus in questione chiariendo che spetta: › per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Stando a tali indicazioni sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti; › per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; › per le spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

La detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. È previsto inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16-bis del Tuir (comma 7) commi 5, 6 e 8. In virtù di questo richiamo, dunque, sono applicabili alla nuova agevolazione le seguenti disposizioni: › se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento; › la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%; › in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione delle detrazione va segnalato che la stessa è slegata da altri interventi di ristrutturazione e, dunque, è da ritenere spetti indipendentemente dall’esecuzione o meno di una ristrutturazione sull’immobile potendo essere pienamente autonoma.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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