I consigli del commercialista. La rottamazione ter: ecco cosa c’è da sapere

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Dopo aver dedicato il primo articolo della nostra rubrica al cd “saldo e stralcio”, ci concentreremo oggi su un’altra delle misure condonistiche che hanno caratterizzato la legge di stabilità 2019.

La rottamazione ter , fiore all’occhiello degli ultimi tre governi succedutisi alla guida del nostro paese.

La conversione in legge del D.L. 119/2018 (L. 136/2018), che ha riproposto (per la terza volta) la definizione agevolata (cd. «rottamazione») dei carichi – tributari e contributivi – affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, porta con sé una diversa dilazione dei pagamenti (fino a 18 rate).

I ruoli affidati nel periodo 1.1.2000-31.12.2017 possono essere estinti evitando di pagare le sanzioni (amministrative) e gli interessi di mora, ma limitandosi a pagare:

Le posizioni debitorie possono essere estinte in rate entro 5 anni.

Definizione agevolata: riapertura dei termini

L’art. 3, D.L. 23.10.2018, n. 119 (Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2019, conv. in L. 136/2018), ha previsto la riapertura dei termini per la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2017

La definizione agevolata può riguardare i «singoli carichi» (e, quindi, non necessariamente l’intero importo richiesto con la cartella di pagamento; cfrC.M. 8.3.2017, n. 2/E)(2) relativi a:

  • qualsiasi imposta (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, ecc.);
  • contributi Inps e dei premi Inail;
  • contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali (purché la riscossione sia affidata all’Agente della riscossione.

Non rientrano nella definizione le entrate (es. quelle locali, come Imu, Tarsu, ecc.) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai soggetti iscritti all’albo dell’art. 53, D.Lgs. 446/1997.

Si osserva che, a differenza delle precedenti definizioni dei ruoli, si rileva che l’art. 3, D.L. 119/2018 non prevede la facoltà, per gli enti locali, di deliberare l’accesso alla rottamazione per le entrate riscosse in proprio dagli enti medesimi o che si avvalgano dei concessionari locali.

Il beneficio all’adesione alla procedura di definizione agevolata consiste nella possibilità di estinguere le posizioni debitorie pagando all’Agente della riscossione solo alcune somme: in sintesi si versa il tributo senza sanzioni ed interessi di mora.

 

Quanto all’ambito soggettivo, possono aderire alla rottamazione:

  1. a) coloro che nonhanno aderitoalle precedenti definizioni agevolate (art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193 e art. 1, D.L. 16.10.2017, n. 148);
  2. b) coloro che pur avendo presentato la domanda per le precedenti rottamazioni nonle hanno perfezionate, causa il ricevimento del diniego della definizione ovvero il mancato integrale pagamento delle somme dovute. In particolare, ci si riferisce ai debitori:
  • con carichi affidati dal 2000 al 2016 (prima rottamazione) che, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, sono stati riammessi dal L. 148/2017previa domanda presentata entro il 15.5.2018 ed hanno pagato entro il 31.7.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione;
  • con carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017 (rottamazione-bis) che hanno presentato la domanda entro il 15.5.2018 senza pagare tutte o alcune rate; questi, per poter beneficiare della definizione agevolata avrebbero dovuto pagare tutte le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018.

Modalità di adesione

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve manifestare la volontà mediante un’apposita dichiarazione. A tal fine è stato predisposto il modello DA-2018.

Il modello, con allegato un valido documento di riconoscimento del debitore, deve essere trasmesso via pec (alla Direzione regionale dell’Agente della riscossione competente) ovvero presentato agli sportelli dell’Agente della riscossione (entro il 30.4.2019, termine entro il quale è possibile integrare la dichiarazione anteriormente presentata (art. 3, co. 7, D.L. 119/2018).(3)

La dichiarazione contiene:

  • il numero delle rate scelte per il pagamento;
  • i giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione agevolata;
  • l’impegno a rinunciare ai giudizi di cui al alinea precedente. Entro il 6.2019l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivamente dovuto per la definizione dei ruoli indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente, nonché – in caso di pagamento rateale (si veda infra) – gli importi e le date delle singole rate.

Dal pagamento di quanto dovuto, l’Agente della riscossione provvede a stralciare quelle somme che alla data del 24.10.2018 avevano un importo non superiore a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e che sono relative a carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferite a ruoli per i quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione-ter (art. 4, D.L. 118/2019).

Effetti della presentazione della domanda

A seguito della presentazione della domanda di definizione, limitatamente ai carichi indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente (ossia quelli oggetto della «rottamazione») (art. 3, co. 10, D.L. 119/2018):

  • sono sospesi i terminidi prescrizione e di decadenza;

sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (art. 3, co. 10, D.L. 119/2018). Al 31.7.2019 (data di versamento della prima/unica rata) le dilazioni sospese (la sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute; art. 3, co. 10, D.L. 118/2019) sono automaticamente revocate (art. 3, co. 13, D.L. 118/2019) e non sono accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973 (a prescindere dalla data di notifica della cartella, diversamente da quanto è avvenuto con le precedenti edizioni della rottamazione)(4);

  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche (artt. 77 e 86, D.P.R. 602/1973), proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo(5);
  • il debitore nonè considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta (senza l’attivazione della norma, che prevede la proposta di compensazione con i ruoli) o dei pagamenti di crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (senza l’attivazione del blocco dei pagamenti);
  • il contribuente può ottenere il rilascio del DURC, in quanto opera l’art. 54, D.L. 24.4.2017, n. 50, come sancito in sede di conversione in legge del D.L. 119/2018 (Messaggio Inps 28.12.2018, n. 4844). Inoltre, per effetto dell’art. 1-quater, D.L. 50/2017, la domanda di definizione agevolata dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 472/1997) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.

Termini di versamento

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di 18 rate (novità introdotta con la conversione in legge del D.L. 119/2018). Non si applica la dilazione ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973, prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Le rate successive alla data dell’1.8.2019 (ossia dal giorno successivo al versamento della prima rata) sono gravate di interessi di dilazione nella misura del 2% annuo.

TABELLA N. 4 – SCADENZE DI VERSAMENTO

Il mancato, tardivo, insufficiente versamento delle somme derivanti dalla definizione agevolata determina il mancato perfezionamento della definizione, con l’effetto (oltre all’annullamento dei certificati di regolarità contributiva rilasciati; cfr. Messaggio Inps 28.12.2018, n. 4844) che:

  • riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il carico non potrà essere oggetto di dilazione ai sensi dell’art. 19, P.R. 602/1973 (art. 3, co. 14, D.L. 119/2018);
  • riprendono i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In sede di conversione del D.L. 119/2018, è stata introdotta una soglia di tolleranza dei tardivi versamenti, in forza della quale, in caso di pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza effettiva, il contribuente non incorrerà nell’inefficacia della definizione e non sarà tenuto a pagare interessi per il ritardo. Pertanto, i pagamenti eseguiti con un ritardo fino a 5 giorni saranno privi di conseguenze negative.

Dottor Michele Napoli, commercialista con studio in via Merolla a Marano di Napoli.

 

 

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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