Prodotti alimentari, torna l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione in etichetta

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Sulle etichette dei prodotti alimentari andrà indicato lo stabilimento di produzione o confezionamento. E’ un grande ritorno approvato dal Consiglio dei ministri, che ha licenziato stamane in via definitiva il relativo decreto. “È un impegno mantenuto”, le parole del ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, “nei confronti dei consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l’obbligo di indicare lo stabilimento”.

Il decreto prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

Si tratta come detto di un grande ritorno: l’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. E’ infatti intervenuta l’entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del Regolamento Ue 1169/2011 sulla nuova etichettatura dei cibi. La normativa europea, infatti, si limita a imporre l’obbligo di indicare solo il responsabile legale del marchio, che non serve a identificare esattamente la fabbrica nella quale è stato elaborato il prodotto. Per intenderci: una sede legale a uno stesso indirizzo e numero civico può rappresentare legalmente marchi e prodotti che vengono fatti in stabilimenti diversi e anche all’estero. Per la legge Ue l’indicazione della fabbrica è facoltativa. E le grandi multinazionali europee della distribuzione, non più costrette a fornire questa indicazione e quindi non passibili di alcuna sanzione, si sono affrettate a eliminarla dai prodotti commercializzati con il loro marchio (detti anche ‘private label’). 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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